Il Trustee
esercita i poteri afferenti ai beni conferiti in Trust, nei limiti e con le modalità definite dal Disponente nell’atto istitutivo di Trust, nell’interesse di beneficiari o per il conseguimento di uno scopo.
Il trasferimento di beni e diritti al Trustee è:
- strumentale al perseguimento delle finalità del Trust
- temporaneo in quanto i beni verranno trasferite dal Trustee ai terzi beneficiari, od impiegati per il raggiungimento dello scopo del Trust.
Beni in Trust
è una società costituita per svolgere l’attività di Trustee in modo professionale e costituisce la moderna espressione della figura del Trustee, in quanto:
- dotato di preparazione ed esperienza ed aggiornamento in materia
- Trustee indipendente e professionale
- offre anche coperture assicurative riservate ai Trustee professionali.
Realizzare un interesse meritevole di tutela
Tecnicamente il Trust è un rapporto giuridico, in forza del quale il Disponente, per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente nell’atto istitutivo del Trust, in favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo che egli non può o non vuole conseguire.
Il Trustee non può disporre o gestire i beni affidatigli in modo difforme da quello che è il programma previsto dal Disponente nell’atto istitutivo.
Il Disponente può nominare se stesso o un’altra persona quale Guardiano del Trust; questi ha poteri di controllo sull’operato del Trustee, il quale è obbligato a rendere il conto dell’attività compiuta.
Alcune delle finalità perseguite dai Trust interni
a. in ambito familiare:
› mantenimento del patrimonio della famiglia unito nel tempo
› tutela dei figli minori in costanza di separazione o divorzio
› sostegno economico ai figli
› assistenza a soggetti deboli, malati o affetti da disabilità grave (legge 112 del 2016 c.d. “Dopo di Noi”)
› adempimento di obblighi morali.
b. in ambito commerciale:
› controllo di un gruppo industriale
› alternativa efficiente al patto di sindacato
› gestione di operazioni di investimento congiunto in società
› costituzione di garanzie per i creditori
Il Trust interno in Italia
Il nostro paese è stato uno dei primi a sottoscrivere (a L’Aja nel 1985), e ratificare con legge (la n. 364 del 1989), la “Convezione sulla legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione, da parte dei cittadini italiani, di c.d. Trust interni.
I Trust interni sono stati oggetto di disciplina fiscale da parte del Legislatore italiano e di pronunce dell’Agenzia delle Entrate per quanto attiene l’imposizione diretta ed indiretta applicabile alle diverse strutture di trust.
I TRUST FAMILIARI
Trust a favore della famiglia e dei suoi discendenti
Il Trust consente nel tempo di:
Trust per governare la crisi della famiglia
Il Trust è applicato sia nel momento che precede la procedura di separazione o divorzio, sia nel successivo momento quale strumento di garanzia dell’adempimento delle previsioni e degli obblighi scaturenti in capo alle parti.
Trust istituiti dai nonni per il futuro dei nipoti
Il Trust consente agli ascendenti di provvedere ai bisogni della famiglia che è stata creata dai figli qualora venga a trovarsi in stato di necessità.
Tutto ciò sarà garantito e i beni saranno protetti dal Trust durante la vita dei nonni ed anche dopo la loro morte.
Garanzia sull’impiego delle somme dell’assicurazione vita
Il Trust consente ai genitori di programmare la percezione della somma pagata dall’assicurazione vita ai discendenti.
La somma sarà protetta dal Trust dalla possibile apprensione da parte di terzi e sarà destinata solo a specifici fini (per es. istruzione, mantenimento) e sarà elargita ai figli o al coniuge superstite secondo le modalità, i tempi e l’ammontare stabiliti nell’atto istitutivo dal Disponente.
I TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Un passaggio delicato nell’impresa e nel patrimonio familiare
Il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore, conduce spesso a conflitti all’interno della famiglia con riflessi nefasti per l’impresa.
La gestione della delicatezza del passaggio generazionale interessa anche la successione nel patrimonio di famiglia.
Il Trust si è rivelato lo strumento più efficiente nel caso in cui:
TRUST PER SOGGETTI DEBOLI – IL “DOPO DI NOI”
Trust a tutela di soggetti deboli o affetti da disabilità grave
I Trust forniscono assistenza ai soggetti deboli quali:
1. malati o anziani, minori o in tenera età
2. soggetti seguiti da un amministratore di sostegno;
3. dediti all’alcol o tossicodipendenti, prodighi o affetti da instabilità comportamentale.
Per i soggetti affetti da disabilità grave:
TRUST BENEFICI-ONLUS
Trust e Terzo Settore
Il Trust fornisce soluzioni adattabili alle esigenze dei singoli enti benefici ed offre ai potenziali donatori la tranquillità della segregazione e destinazione di quanto intende donare.
Rispetto alla donazione diretta di somme o beni a scopi benefici, il benefattore ricorrendo al Trust:
I TRUST SOCIETARI
Ambito Societario
In ambito societario, il Trust consente di gestire in modo uniforme diverse posizioni di interesse facenti capo a più soggetti:
a. mediante il conferimento in un Trust di diversi pacchetti azionari, si possono ottenere in modo più efficace e realmente cogente gli effetti sino ad oggi ricercati con un patto di sindacato
b. detenendo in capo al Trustee l’unitarietà delle quote di partecipazione della holding di gruppi industriali.
Ambito Commerciale
In ambito commerciale il Trust viene chiamato a svolgere una funzione di garanzia grazie alla segregazione reale.
Al fine di ottenere tale effetto occorre che il Trustee detenga la posizione giuridica affidatagli, al fine di custodirla per tutta la durata dell’operazione che può consistere:
a. in un finanziamento di una iniziativa imprenditoriale;
b. in una operazione commerciale o societaria compiuta in comune da più soggetti alla quale il Trust partecipa con obbligo, per il Trustee, di disporre delle posizioni giuridiche segregate affidategli secondo quanto previsto dalle clausole dell’atto istitutivo del Trust definite dagli attori dell’operazione.
L’effetto segregativo tipico del Trust, in questo caso, non opera solo all’interno del patrimonio del Trustee ma anche rispetto a chi, a vario titolo, partecipa all’operazione.